LAVORO AGILE IN VIGORE L’OBBLIGO PENALMENTE SANZIONATO DI CONSEGNA DELL’INFORMATIVA SU SALUTE E SICUREZZA

Il mancato adeguamento non costituisce più soltanto una criticità organizzativa, ma integra un rischio penale diretto
Si ricorda che dal 7 aprile 2026 è entrato in vigore l’obbligo, penalmente sanzionato, di consegnare l’informativa scritta in materia di salute e sicurezza ai lavoratori in regime di lavoro agile.
In particolare la Legge stabilisce che, per le prestazioni svolte in modalità agile al di fuori dei luoghi nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità sono assolti mediante la consegna, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Tale informativa deve riguardare:
i rischi generali;
i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Si evidenzia che l’obbligo di informativa non è una novità assoluta: esso era già previsto dall’art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n.81, che ha introdotto la disciplina del lavoro agile nell’ordinamento italiano. Tuttavia, fino ad oggi tale previsione non era assistita da una specifica sanzione penale. La medesima Legge n. 34/2026 ha infatti modificato l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, prevedendo, per la violazione dell’art. 3, comma 7-bis, la pena dell’arresto da due a quattro mesi, oppure dell’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96.
Nei casi di lavoro agile, pertanto:
l’informativa deve essere già predisposta, coerente con i rischi effettivi e tracciabile nella consegna;
il lavoro agile non può più essere considerato ambito sottratto agli obblighi in materia di salute e sicurezza.
Il mancato adeguamento non costituisce più soltanto una criticità organizzativa, ma integra un rischio penale diretto.



























