LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO ALLUVIONI”

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. l’atteso Decreto contenente alcune misure a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza alluvionale che ha interessato l’Emilia

Romagna, la Toscana e le Marche. 

In particolare è prevista:

 − la proroga al 20.11.2023 dei termini relativi ai versamenti / adempimenti tributari in scadenza nel periodo 1.5 - 31.8.2023; 

− la proroga di 3 mesi delle scadenze connesse con la c.d. “rottamazione-quater”, con la conseguenza che la relativa domanda di adesione deve essere presentata entro il 30.9.2023; 

− la sospensione dall’1.5 al 31.7.2023 dei termini processuali nei giudizi amministrativi / tributari;

− il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di co.co. co. / agenti e rappresentanti / lavoratori autonomi e imprese che hanno dovuto sospendere l’attività, pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni.

VERSAMENTI TRIBUTARI / PREVIDENZIALI

A favore dei soggetti che all’1.5.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati  è disposta la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1.5 - 31.8.2023 

Per lo stesso periodo sono inoltre sospesi i termini dei versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL. 

a sospensione opera anche per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte  (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta. 

NB I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023. 

Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti versamenti: 

 IVA mese di aprile / primo trimestre, maggio, giugno e luglio / secondo trimestre in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8;

IMU 2023 (prima rata) in scadenza il 16.6. NB La sospensione opera con riferimento al soggetto passivo avente sede / residenza in uno dei predetti territori alluvionati, indipendentemente dal luogo di ubicazione degli immobili (così, ad esempio, è sospesa l’IMU di un immobile situato a Milano di proprietà di un soggetto residente a Ravenna); 

ritenute d’acconto relative a aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8 operate: – su redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.; – su redditi di lavoro dipendente / assimilati;

contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL. 

La sospensione risulta applicabile anche ai versamenti connessi con il mod. REDDITI / IRAP 2023 e pertanto interessa, ad esempio, il versamento del saldo / primo acconto IRES, IRPEF, IRAP scadenti il 30.6 / 31.7.2023 (con la maggiorazione dello 0,40%), nonché il saldo IVA (la sospensione opera per il versamento delle rate ovvero per il versamento differito al 30.6 / 31.7). 

IMPORTANTE AL FINE DI CONSENTIRE ALLE AZIENDE UTENTI I NOSTRI SERVIZI CONTABILI, FISCALI, AMMINISTRATIVI, PREVIDENZIALI, E DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE UNA PIANIFICAZIONE DEI VERSAMENTI, I NOSTRI UFFICI MANTERRANNO LE SCADENZE ORIGINALI INVARIATE, SALVO RICHIESTA DI PROROGA DEGLI INTERESSATI

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