CONTROLLI DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DAL 15 OTTOBRE 2021


Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di essere in possesso di certificazione verde Covid-19 - anche conosciuta come “green pass” - a partire dal prossimo 15

ottobre per tutti coloro che svolgono una attività lavorativa nel settore privato di seguito ne riepiloghiamo gli aspetti salienti, anche per quanto riguarda l’attività di controllo.

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto “green pass”).
L’obbligo insorge in capo a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa, a prescindere dalla forma contrattuale: non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i titolari, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i consulenti, etc.
L’obbligo riguarda altresì i so ggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni (ad esempio, contratti di appalto di servizi o somministrazione di lavoro, agenti e rappresentanti di commercio, manutentori, artigiani, imprese di pulizie, fornitori in genere ecc).

ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
Non sono obbligati al possesso della certificazione verde Covid-19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medicarilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

DECORRENZA E DURATA
L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello s tato di emergenza.

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori esterni, tale verifica è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021 devono:

  • definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  • individuare con atto formale i soggetti incari cati dell’accertamento; in assenza di un modello ufficiale, per quanti si trovassero in difficoltà nella predisposizione del documento di nomina abbiamo predisposto un facsimile sulla base delle indicazioni contenute nel DPCM 17 giugno 2021.

​SCARICA IL MODELLO

  • La verifica deve essere effettuata quotidianamente e può esser e eseguita:
  • su tutti i soggetti operanti, a qualsiasi titolo (opzione consigliata);
  • su un “campione di soggetti operanti”; tuttavia se si sceglie il controllo a campione, occorre che lo stesso sia determinato, giustificato e proporzionato al numero delle persone in forza (lo spirito della norma è quello di non consentire l’accesso in azienda a persone sprovviste di Green Pass). 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE
La verifica del Green Pass deve effettuata esclusivamente mediante la scansione del QR (sia esso cartaceo o digitale), utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”.Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Non è consentito richiedere altre informazioni (a titolo esemplificativo, certificazioni di vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone che hanno determinato il rilascio della certificazione, né la relativa scadenza) e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.
La verifica dell’identità (la questione si pone per le persone non conosciute) ha natura discrezionale – ma tale verifica si rende comunqu e necessaria nei casi di abuso od elusione, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione (ad esempio: persona che esibisce il green pass di persona di sesso diverso oppure soggetto che palesemente ha età diversa rispetto a quanto risulta dal green pass).

Con un Decreto Legge dell’ultimo minuto, è stato previsto che in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori debbano comunicare anticipatamente di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.


SANZIONI
In caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa da euro da 600 a 1.500.
In caso di violazione delle disposizioni relative all’obbligo di verifica della certificazione verde o di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto, il datore di lavoro è punito con la sanzione da euro 400 a euro 1.000.
In caso di reiterata violazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Le sanzioni sono irrogate dal prefetto. La vigilanza sulla correttezza delle operazioni di verifica è in capo agli organi di Pubblica Sicurezza, (esempio Polizia, anche Municipale, Carabinieri ecc.)

PROTOCOLLI AZIENDALI ANTI COVID -19

 In relazione all’obbligo di verifica sopra indicato è necessario provvedere ad aggiornare il proprio protocollo aziendale (già introdotto dal 11 marzo 2020) con tutte le procedure organizzative idonee e/o necessarie.
Quanti si trovassero in difficoltà e avessero necessità di usufruire di questo servizio possono contattare la D.ssa Nadia Melandri Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel 0544 515611

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi in Associazione Tel. 0544.515611 secondo le seguenti indicazioni:

  • per informazioni generali e adempimenti legati alla nomina di incaricati: Area Organizzazione Sindacale, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • per i rapporti col personale dipendente - solo per le aziende con il Servizio Paghe presso la nostra struttura: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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