LE REGOLE NELLA ZONA GIALLA AGGIORNATE ALL’ULTIMO DECRETO

Di seguito alcune delle principali misure previste dal DPCM in vigore e dagli ultimi provvedimenti di Legge del Governo per la zona gialla, di cui attualmente fa parte anche i

l territorio della Regione Emilia-Romagna.

Attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.)

Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (coprifuoco dalle 23 alle 5 fino al 6 giugno; dalle 24 alle 5 dal 7 al 20 giugno; niente coprifuoco dal 21 giugno) e dei protocolli e linee guida Covid.

L'asporto è consentito fino alle 23 (24 dal 7 al 20 giugno, successivamente senza limiti di orario), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso dalle ore 5:00 fino alle ore 23:00 (24 dal 7 al 20 giugno, successivamente senza restrizioni), nel rispetto di protocolli e linee guida.

Negozi

Aperti, anche gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili.

Mercati

Si svolgono regolarmente.

Servizi alla persona (parrucchiere, barbieri, estetiste, lavanderie ecc.)

Si svolgono regolarmente

Feste per cerimonie civili e religiose

Dal 15 giugno sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto dei protocolli e linee guida, e a condizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19

Spettacoli aperti al pubblico

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala; le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra indicate nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Palestre

Dal 24 maggio le attività delle palestre sono consentite, in conformità ai protocolli e alle linee guida, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.

Corsi di formazione

Dal 1° luglio tutti i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività, nel rispetto dei protocolli e linee guida, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Limitazioni agli spostamenti

Permane il divieto di circolazione dalle 23 alle 5 del giorno successivo (salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute). Tale limite si sposta dalle 24 alle 5 del giorno successivo dal 7 al 20 giugno, mentre a partire dal 21 giugno non è più prevista limitazione oraria.

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19.

Fino al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi; questo tipo di spostamento non è invece consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa

La "zona gialla" resta in vigore fino a nuovo provvedimento che, sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, stabilisca una diversa "colorazione".

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