EMILIA-ROMAGNA RESTA IN ZONA ARANCIONE
Confermata per la Regione Emilia-Romagna la zona “arancione” con alcune novità. Di seguito alcune delle principali misure:
SERVIZI DI RISTORAZIONE. Chiusi bar e ristoranti 7 giorni su 7: l’asporto è consentito fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per chi svolge attività prevalente identificata dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito solo fino alle ore 18. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
NEGOZI aperti, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
MERCATI. Si svolgono regolarmente
SPOSTAMENTI. Oltre al divieto di circolazione dalle 22 alle 5 del giorno successivo (salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute) e al divieto di spostarsi tra regioni o province autonome, vige il divieto di spostament o da un Comune a un altro, sempre salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute; lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno fra le 5 e le 22, nei limiti di due persone oltre a eventuali minori di 14 anni e disabili o non autosufficienti conviventi; è ancora prevista la deroga che consente gli spostamenti dai piccoli comuni - fino a 5mila abitanti - in un raggio di 30 chilometri, senza poter andare nei comuni capoluogo di provincia.
NEGOZI aperti, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
MERCATI. Si svolgono regolarmente
SPOSTAMENTI. Oltre al divieto di circolazione dalle 22 alle 5 del giorno successivo (salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute) e al divieto di spostarsi tra regioni o province autonome, vige il divieto di spostament o da un Comune a un altro, sempre salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute; lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno fra le 5 e le 22, nei limiti di due persone oltre a eventuali minori di 14 anni e disabili o non autosufficienti conviventi; è ancora prevista la deroga che consente gli spostamenti dai piccoli comuni - fino a 5mila abitanti - in un raggio di 30 chilometri, senza poter andare nei comuni capoluogo di provincia.
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