OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO IMPRESE
DAL 1° OTTOBRE SCATTANO LE SANZIONI
Interessa tutte le imprese che non sono in possesso di Pec in corso di validità, o non l’hanno comunicata al Registro Imprese
Il nuovo “DL semplificazioni” ha introdotto nuove norme in merito alla gestione della casella di posta PEC, alla sua validità ed alla relativa comunicazione al Registro Imprese della Camera di Commercio.
Sanzioni e procedura d’ufficio
La casella PEC diviene “domicilio digitale” di ogni impresa per cui elemento necessario per l’iscrizione al Registro Imprese.
Di conseguenza, è stata prevista una sanzione amministrativa sia per le società che per le imprese individuali sprovviste di indirizzo PEC valido.
Le sanzioni sono definite tra un minimo di 206 euro a un massimo di 2.064 euro per le società e da un minimo di 30 euro ad un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali.
Se nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo (es.: non è stato rinnovato il servizio con il gestore) l’indirizzo è cancellato d’ufficio, previa diffida, procedendo con l’applicazione della sanzione prevista e con l’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo pec.
Termini per adempiere
Per tutte le imprese è previsto il termine del 1° ottobre 2020.
Assegnazione d’ufficio
Alle imprese che non effettueranno l’aggiornamento al Registro Imprese, oltre all’applicazione della sanzione prevista, sarà assegnato d’ufficio dalla Camera di Commercio, un indirizzo pec per la sola ricezione, reso poi disponibile tramite il “cassetto digitale” dell’imprenditore, all’indirizzo www.impresa.italia.it.
Si invitano tutte le imprese associate a verificare l’operatività del proprio indirizzo PEC e la corretta comunicazione alla CCIAA.
Analoghe norme valgono per i professionisti per l’attivazione della PEC e la comunicazione al proprio albo professionale.
Per informazioni Ufficio Atti Amministrativi Tel. 0544/515641-704-727-728