#EMERGENZA CORONAVIRUS

 Sintesi Decreto del Governo IN VIGORE DA MARTEDÌ 10 MARZO A VENERDÌ 3 APRILE contenente le misure di prevenzione e contrasto della diffusione del Coronavirus

SPOSTAMENTI E QUARANTENA

 

-       VIETATA ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

-       EVITARE ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ O SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI SALUTE. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

-       si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di PROMUOVERE, durante il periodo di efficacia del presente decreto, LA FRUIZIONE da parte dei lavoratori dipendenti DEI PERIODI DI CONGEDO ORDINARIO E DI FERIE

-       ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è FORTEMENTE RACCOMANDATO DI RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante

-       DIVIETO assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della QUARANTENA ovvero risultati positivi al virus

EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE

-       sono SOSPESI gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori.

Lo sport e le attività motorie SVOLTI ALL'APERTO sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

-       sono SOSPESE tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, GRANDI EVENTI, CINEMA, TEATRI, PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività

NIDI, SCUOLE E UNIVERSITÀ

-       sono SOSPESI I SERVIZI EDUCATIVI per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

AL FINE DI MANTENERE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE, È DA ESCLUDERSI QUALSIASI ALTRA FORMA DI AGGREGAZIONE ALTERNATIVA.

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.

LUOGHI DI CULTO, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE

-       l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. SONO SOSPESE LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, IVI COMPRESE QUELLE FUNEBRI

MUSEI, ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA

-       sono CHIUSI i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, comprese le biblioteche

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E BAR

-       sono CONSENTITE LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E BAR DALLE 6 ALLE 18, con OBBLIGO, A CARICO DEL GESTORE, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione

ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

-       sono CONSENTITE le attività commerciali diverse da quelle di cui sopra A CONDIZIONE CHE IL GESTORE GARANTISCA un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse

SUPERMERCATI, CENTRI COMMERCIALI E MERCATI

-        NELLE GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE SONO CHIUSE le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le strutture dovranno essere chiuse.

-      La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione

PARRUCCHIERI, ESTETISTE, TATUATORI

-    nell’esercizio delle attività “Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere”, “Servizi di istituti di bellezza”, “Servizi di manicure e pedicure”, “Attività di tatuaggio e piercing” gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti DEVONO indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro

TAXISTI E AUTISTI DI MEZZI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

-    DEVONO indossare mascherina e guanti e si raccomanda loro di eseguire con regolarità sanificazioni del veicolo (dall’11 marzo al 3 aprile)

PALESTRE, PISCINE, CENTRI BENESSERE, CENTRI SOCIALI E CENTRI DIURNI

-    sono SOSPESE le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana e dei disabili, è disposta la sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando, dove possibile, percorsi di domiciliarità.

RIUNIONI

-        sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti

CONCORSI

-        sono SOSPESE le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

 

Scarica qui il testo completo del decreto

 Scarica qui il modulo di autocertificazione per documentare la necessità dei propri spostamenti

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