Provvedimenti antismog in vigore da ottobre a marzo
Chi può circolare e chi no. Cosa si deve fare in caso di ripetuti superamenti (tre giorni consecutivi) dei limiti di concentrazione delle polveri sottili
A Ravenna, come in tutta l’Emilia Romagna, entrano in vigore le misure di regolazione della circolazione veicolare previste dal Piano aria integrato regionale (Pair 2020) contro l’inquinamento atmosferico. Il periodo di validità
dell’ordinanza (allegata) con la quale il Comune le ha recepite è 1 ottobre - 31 marzo.
L’ordinanza prevede all’interno del centro abitato (area delimitata da apposita segnaletica, mappa allegata) dal lunedì al venerdì (eccetto festività) dalle 8.30 alle 18.30 e in occasione delle “domeniche ecologiche” (6 ottobre, 20 ottobre, 17 novembre, 24 novembre, 12 gennaio, 19 gennaio, 2 febbraio, 16 febbraio, 1 marzo e 15 marzo) il divieto di transito per i veicoli:
a benzina precedenti l’Euro 2
diesel precedenti l’Euro 4
ciclomotori e motocicli precedenti l’Euro 1
Potranno invece circolare liberamente i veicoli:
a benzina dall’Euro 2 in poi
diesel dall’Euro 4 in poi
ciclomotori e motocicli dall’Euro 1 in poi
alimentati a gas metano o gpl
con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti e con 2 persone se omologati a 2 posti
elettrici e ibridi
ciclomotori e motocicli elettrici
per trasporti specifici e per uso speciale, attrezzati per lavorazioni particolari, così come definiti dall’articolo 54 del codice della strada (elenco dettagliato nell’ordinanza allegata)
sono poi previste ulteriori deroghe tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per i mezzi guidati da turnisti e operatori in servizio di reperibilità; per i veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno H; per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (ad esempio “camion frigo”); per i donatori di sangue; per chi accompagna a scuola o va a prendere alunni dai nidi alle medie inferiori; per chi ha Isee inferiore a 14mila euro; per chi soggiorna in strutture di tipo alberghiero, per arrivare/partire dalla struttura; per i mezzi al servizio di manifestazioni regolarmente autorizzate e guidati da operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dal Comune (elenco completo delle deroghe, indicazione delle documentazioni/certificazioni che bisogna avere con sé e condizioni alle quali le deroghe possono essere esercitate sono contenuti nell’ordinanza allegata).
L’ordinanza prevede inoltre che dall’1 ottobre al 31 marzo nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile sia vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro):
negli impianti di categoria inferiore alle 3 stelle (come definita dal DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017)
nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.
Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (cioè certificati almeno 3 stelle) è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet che sia stato certificato, da un organismo di certificazione accreditato, conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17855-2 2014 (pellet di qualità elevata che garantisce maggiori rendimenti di combustione, pertanto minori emissioni inquinanti).
Misure emergenziali
In caso di 3 giorni consecutivi di superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo della concentrazione di PM10 precedenti il giorno di controllo (lunedì o giovedì) dal giorno successivo scattano le misure di primo livello:
divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli
potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti in base alle limitazioni della circolazione in vigore
divieto di uso (in presenza di impianto alternativo) di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle
abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 19°C (+ 2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, nelle attività ricreative, di culto, commerciali e sportive e 17°C (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali (sono esclusi ospedali ed edifici assimilabili, scuole e edifici assimilabili)
divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc...)
divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.