ALLE IMPRESE CON IMPIANTO DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI: PREDISPOSIZIONE PIANO DI EMERGENZA ENTRO IL 4 MARZO 2019
Il D.L. 113/2018 - il c.d. "Decreto Sicurezza" convertito in legge 132/2018 in vigore dallo scorso 4 dicembre 2018 - ha previsto l'obbligo per tutti i titolari di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, l'obbligo, all'art.26 bis, di
predisporre un piano di emergenza allo scopo di
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante
Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interna va predisposto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - il 4 dicembre 2018 - e quindi entro il 4 marzo 2019 prossimo; è ulteriormente stabilito, poi, che il gestore trasmetta al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna che spetterà al Prefetto elaborare.
PER INFO
Ufficio Ambiente Confcommercio Ravenna Tel. 0544 515680 - 753
Di seguito articolo - Art. 26-bis
(( (Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e
lavorazione dei rifiuti). ))
1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei
rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di
predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute
umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza
e le autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente
dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e, se
necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del
personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati,
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei
cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui
al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte
le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza
esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare
gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto,
d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone
il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina
l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 e' predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
l'ambiente e per i beni;
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b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute
umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in
particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione
di protezione civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza
e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino
e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici
mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del
gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 e' riesaminato, sperimentato e, se
necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal
prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre
anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli
impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle
nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di
incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la
prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di
Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la
predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa
informazione alla popolazione.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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